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Gestione rischio clinico | Novità su ddl Gelli e modelli sistemici

Clinical risk management - Gestione rischio clinico

Il disegno di legge Gelli, che potrebbe essere approvato definitivamente entro la fine di febbraio, e l’adozione di modelli sistemici in ambito sanitario potranno favorire una politica attiva per la gestione del rischio.

I sistemi di gestione del rischio clinico hanno come fine ultimo la tutela della sicurezza dei pazienti, attraverso la prevenzione degli errori ed il contenimento delle loro possibili conseguenze dannose.
Spinge in tale senso il disegno di legge sul rischio clinico “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni mediche”, che, dopo essere stato approvato al Senato lo scorso 11 gennaio 2017, tornerà alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva entro la fine di febbraio.

Il DDL Gelli

Il disegno di legge sul rischio clinico - noto anche come DDL Gelli - riguarda la sicurezza delle cure in sanità e la responsabilità professionale dei medici nei confronti dei pazienti.

Esso ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la sicurezza delle cure sanitarie e dare tempi sicuri e rapidi per l’indennizzo ai cittadini danneggiati, nonché combattere il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, abbattendo anche gli ingenti costi che il contenzioso civile produce per il servizio sanitario nazionale.

Il disegno di legge Gelli sancisce, nell'articolo 1, il principio della sicurezza delle cure sanitarie, che dovrà indirizzare l'agire del medico e delle strutture sanitarie.
Al comma 2 del suddetto articolo, si legge che “la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”.

L'articolo 16 comma 2, inoltre, modifica l’articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, precisando che “L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore”.

Si ricorda, inoltre, che il comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n.208 stabiliva che "tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management)".

Dunque, si ribadisce come la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) rappresenti un interesse primario, in quanto concorre ad assicurare il rispetto del principio di sicurezza delle cure.

In questo contesto si inserisce lo sviluppo e l’attuazione, su scala nazionale, del Modello sistemico per la gestione del rischio clinico in ambito sanitario, sviluppato da Federsanità ANCI, sottoscritto e recepito da SISMLA, SIHRMA, COMLAS e Assobiomedica, che ha come obiettivo di rendere più sicuri i percorsi organizzativi e gestionali nelle Aziende sanitarie e ospedaliere, nonché diminuire le richieste risarcitorie ed i costi ad esse associati.

Caratteristiche del Modello Sistemico per la gestione del rischio clinico di Federsanità Anci

Ma quali sono le caratteristiche del Modello Sistemico per la gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie sviluppato da Federsanità ANCI?
Si tratta di un modello dinamico, sostenibile e innovativo, con una struttura modulare.
La metodologia di gestione del rischio su cui si fonda il Modello prevede che il Sistema di Gestione del Rischio aziendale realizzi una serie di attività:
1. Individuazione dei rischi, attraverso una "fotografia" iniziale del rischio
2. Valutazione del rischio in relazione ad una Specifica Tecnica di riferimento: il Modello prevede una serie di Specifiche Tecniche, ciascuna delle quali prevede l’applicazione di Requisiti Generali
3. Gestione dei rischi individuati, avendo come fine l'abbattimento degli stessi
4. Controllo del rischio residuo
5. Certificazione del Sistema di Gestione del Rischio
6. Verifica periodica dell’applicazione del Sistema per garantire la sua continua adeguatezza
7. Riesame periodico del Sistema di Gestione

La formazione del personale coinvolto nelle attività relative al Sistema di Gestione del Rischio è sicuramente un aspetto importante e dovrà essere effettuata esclusivamente da formatori del modello in possesso di una certificazione delle competenze rilasciata da un ente di certificazione accreditato in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (accreditamento per la certificazione delle competenze del personale).

I risultati raggiunti attraverso l’adozione del Modello saranno certificabili da un Organismo di Parte Terza: la certificazione del modello sistemico permetterà di superare l’autoreferenzialità ed avere un ritorno positivo sia in termini di immagine che di migliori indici assicurativi e finanziari da parte degli stakeholder coinvolti.

Conclusioni - Sistemi di gestione del rischio clinico e competenze

Progettando, implementando e mantenendo sistemi di gestione integrati basati sull’adozione del ‘Risk Based Thinking’ (Pensiero, o Atteggiamento Mentale Orientato al Rischio e “volto a cogliere le opportunità e a prevenire risultati indesiderati”) e del PDCA (Plan - Do - Check – Act), che possano essere facilmente applicati all’interno di tutte le strutture sanitarie di qualsiasi ordine di grandezza e complessità, si può arrivare ad una reale prevenzione e riduzione dei rischi, garantendo un servizio di qualità per i cittadini.

Per implementare, gestire, migliorare modelli di gestione del rischio innovativi e certificabili sarà necessario che le figure professionali attualmente coinvolte abbiano competenze che riguardino anche i temi dell’HLS e delle Norme ISO per i Sistemi di Gestione, del Risk Management (UNI ISO 31000:2010) e sulla conduzione degli audit.

by Oliviero Casale, Angela Casale

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NEW | 17 marzo 2017

Il DDL Gelli è diventato legge il 28 febbraio 2017 con l'approvazione in via definitiva della Camera dei Deputati ed il testo della legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017: vai alla news ed al testo completo della “Legge Gelli” (n. 24 dell'8 marzo 2017).

Vai all'articolo e al testo della “Legge Gelli” (Legge 8 marzo 2017, n. 24)


Download documenti correlati

Testo del DDL Gelli approvato in Senato (11 gennaio 2017)

Modello Sistemico per la gestione del rischio in ambito sanitario (versione pubblicata sulla pagina dedicata di Federsanità ANCI)

Agenas - Rapporto finale del progetto “La gestione del rischio nelle strutture sanitarie: un modello per le Regioni e le Aziende sanitarie”

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