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Aggiornamento formazione Datore di Lavoro RSPP

La normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che tutti i Datori di Lavoro con funzione di RSPP debbano obbligatoriamente aggiornarsi. In particolare, i datori di lavoro già formati alla data dell'11 gennaio 2012 debbono procedere al proprio aggiornamento entro l'11 gennaio 2017.

L'art 34 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro possa svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, anzichè nominare un RSPP, nei casi indicati e riportati nell'allegato II e fatto salvo i casi previsti dall'art. 31 c. 6 dello stesso Decreto Legislativo (attività a maggior rischio).

Come si legge nell'Allegato II del D.Lgs. 81/2008, i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi sono i seguenti:

  • 1. Aziende artigiane e industriali (*) ...... fino a 30 lavoratori
  • 2. Aziende agricole e zootecniche ........ fino a 30 lavoratori
  • 3. Aziende della pesca .......................... fino a 20 lavoratori
  • 4. Altre aziende ..................................... fino a 200 lavoratori
  • (*) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (indicato con la sigla DLSPP) ha l'obbligo di frequentare corsi di formazione ed, inoltre, corsi di aggiornamento (vedi art. 34, c.3 del D.Lgs. 81/2008).

L’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 stabilisce le regole per la formazione del DLSPP: l’aggiornamento formativo del DLSPP ha periodicità quinquennale; la durata del corso varia in base al livello di rischio dell'attività svolta; i cinque anni decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11/01/2012.

Dunque, l'aggiornamento per DLSPP ha decorrenza quinquennale e la durata minima dei corsi di aggiornamento varia in base al profilo di rischio dell'attività svolta:

  • 1. Rischio Basso: 6 ore
  • 2. Rischio Medio: 10 ore
  • 3. Rischio Alto: 14 ore

Per tutto il monte ore, l'aggiornamento può essere svolto in modalità e-learning.
Sul punto relativo all'aggiornamento del DLSPP, l'Accordo del 21/12/2011 è stato modificato dall'Accordo del 7/7/2016, il quale ha aperto l'aggiornamento anche tramite partecipazione a convegni o seminari, in misura non superiore al 50% del totale di ore previste, che dipende dalla classe di rischio (p. 12.8 dell'Accordo 7/7/2016).

  • L'obbligo dell'aggiornamento del DLSPP si applica anche:
  • 1. ai datori di lavoro che prima del 26 gennaio 2012 abbiano frequentato un corso di formazione conforme all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997;
  • 2. ai datori di lavoro che erano esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/1994.

Quindi, per i soggetti già formati alla data dell'11 gennaio 2012, la prossima scadenza per l'aggiornamento sarà l'11 gennaio 2017.

Per i soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento sarà quello della data di completamento effettivo del percorso formativo.

Bibliografia:
Il Sole 24 ore, "Sicurezza sul Lavoro. Formazione Obbligatoria. La disciplina dopo l'Accordo Stato-Regioni", n.4, Settembre 2016.

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