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Industria 4.0 | Nuova Circolare che fa luce su perizia tecnica giurata e attestato di conformità

Industria 4.0 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate e del Mise su super e iperammortamento

Pubblicata il 30 marzo 2017, la Circolare n. 4/E redatta dall'Agenzia delle Entrate e dal Mise fornisce chiarimenti sulle agevolazioni previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, in particolare super ed iperammortamento.

La Circolare (n. 4/E del 30 marzo 2017), avente come oggetto «Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”», si rivolge non solo alle imprese ma anche ai soggetti che saranno chiamati a fornire perizie tecniche e attestati di conformità per gli investimenti in chiave Industria 4.0 di valore superiore a 500.000 euro.
Nel documento, infatti, da pag 58 a pag 63, si trovano le indicazioni per la redazione della perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o dell’attestato di conformità rilasciato da un Ente di Certificazione Accreditato per l’ottenimento del regime agevolato da parte delle imprese.

A tal proposito, si ricorda che:

L’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 - così come modificato dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 - stabilisce che “Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

I chiarimenti della Circolare su perizia tecnica giurata e attestato di conformità

Nella Circolare viene sottolineato che, per poter fruire dei benefici dell’iperammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali, è necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge ed, inoltre, «è opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un’analisi tecnica. A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iper ammortizzata), l’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria».

La Circolare indica quali dovranno essere i contenuti dell'analisi tecnica (pag. 59 - 60) e precisa che il possesso dei requisiti «deve essere attestato:

  • per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale - che devono dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia - iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; la perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati;
  • per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui al punto precedente)».

Scarica il testo della Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate e del Mise (PDF)

Fonte: Mise - pagina dedicata alla Circolare su super e iperammortamento


By Oliviero Casale, Angela Casale

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